Casazza ReportPoterisocietà

Zona rossa ad Alzano e Nembro: a chi spettava davvero istituirla? Ecco le leggi che la regolano

(continua dopo la pubblicità)

Infuria la polemica su chi, tra Regione Lombardia e Governo dovesse istituire la zona rossa. Come stanno davvero le cose?

 

La legge conferisce alle pubbliche autorità il potere di emanare “ordinanze contingibili ed urgenti”.
Di che si tratta?
In certi casi si determina una situazione di pericolo nella vita sociale che richiede una risposta immediata e decisa da parte dello Stato. Per esempio si apre una crepa in un ponte di grande comunicazione, e bisogna bloccare il traffico per evitare incidenti con vittime. Oppure si libera nell’aria un gas venefico ed è necessario obbligare i cittadini di una certa zona a rimanere nelle loro abitazioni con le finestre sbarrate per scongiurare un’intossicazione letale.

In queste circostanze è di estrema importanza che un organo dello stato possa dettare senza indugio disposizioni stringenti ed imporle ai cittadini per il loro bene, con l’appoggio della forza pubblica. 

Nessun dubbio che quando nei mesi scorsi il contagio da coronavirus nel nostro paese ha raggiunto un trend di diffusione esponenziale, con il famoso “R 0” che volava, si sia determinata in molte zone d’Italia una situazione di pericolo passibile di interventi con “ordinanza contingibile ed urgente” per limitare la libera circolazione e i contatti sociali, veicolo di propagazione dell’epidemia.

Infatti, ciò è accaduto a più riprese.

Dapprima con due ordinanze firmate congiuntamente il 21 e 22 febbraio scorsi  dal Ministro della Sanità e dai Governatori di Lombardia e Veneto, per creare “zone rosse” ovvero aree in cui, appunto, libera circolazione e contatti sociali sono temporaneamente limitati , con sospensione drastica delle attività economiche e commerciali e  forti prescrizioni di profilassi sanitaria.

Le aree interessate erano, come tutti sanno, quella lombarda del Lodigiano, e quella veneta intorno al paese di Vo Euganeo. All’epoca, la legittimazione normativa di simili interventi stava in due articoli di legge. Per la precisione l’art. 32 della legge 833/78, la quale ha istituito il Servizio sanitario nazionale,  e l’art. 117 della legge 112/98, provvedimento che, nell’ambito della “riforma Bassanini”, si occupa del “decentramento amministrativo”.

blank

Clicca la foto per ingrandirla

 

Entrambe le norme dicono la stessa cosa, ovvero che il “potere di ordinanza contingibile ed urgente”, in materia di sanità e igiene pubblico, spetta sia agli organi del governo nazionale che a quelli del governo locale (Regioni e Comuni) con un criterio di competenza territoriale. 

In parole semplici, ciascuno deve intervenire a casa sua: se il pericolo sanitario riguarda il territorio di un comune, se ne occupa il Sindaco; se riguarda un territorio che ricomprende più comuni di una Regione, se ne occupa il Governatore della stessa; se è interessato un territorio a cavallo tra più regioni, se ne occupa il Governo.

Una ripartizione di compiti  molto sensata, anche se, giustamente, l’art. 117 della legge 112/98 prevede che, se Governo e Regione rimangono inerti, il potere/dovere del Sindaco di provvedere in casa propria si conservi intatto.

Faccio notare che l’“ordinanza Codogno”, come viene chiamata dal nome della città più grande di quella zona, e quella “Vo’ Euganeo”, sono state sottoscritte, di comune accordo, dal Ministro della Sanità e dal Governatore, anche se a rigore avrebbe potuto provvedere autonomamente quest’ultimo.

Per completezza, aggiungo che le due ordinanze contingibili ed urgenti , del 25 e 30 gennaio, che hanno bloccato in funzione anti contagio il traffico aereo dalla Cina sono state firmate,  coerentemente, dal solo Ministro della Sanità.

Tutto chiaro, quindi?

Non proprio, perché il 23 febbraio di quest’anno, a immediata ruota delle citate due ordinanze congiunte  Ministro della Sanità/ Governatori, il governo ha emanato il Decreto Legge 6/2020.

Questo provvedimento, assai criticato per presunta violazione della riserva di legge costituzionale in materia di limitazioni alla libera circolazione sul territorio nazionale, all’art. 1 stabilisce che, con specifico riguardo all’emergenza coronavirus, in deroga alla già illustrata previsione  generale delle leggi 833/78 e 112/98, a intervenire per far fronte ai pericoli del contagio debba essere il governo, con lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Cosa ripetutamente avvenuta, per esempio col DPCM dell’8 marzo, che ha decretato la “zona arancione” in tutto il territorio della Repubblica.

Si deve dunque ritenere che col decreto legge 6/2020 il governo nazionale abbia avocato a sé ogni potere di intervento di emergenza per frenare il contagio da coronavirus? Privandone totalmente Regioni e Comuni?

Sarebbe così, se il Decreto Legge 6/2020 all’art. 2 non disponesse, testualmente: “Le autorita’ competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di contenimento e gestione  dell’emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui all’articolo 1, comma 1.”

Questa norma fa salvo il potere di ordinanza contingibile e urgente di Comuni e Regioni durante lo stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus, decretato, ricordiamo, sino alla fine di luglio dal  provvedimento del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio.

Si sono effettivamente dati numerosi casi, oltre un centinaio dall’inizio del contagio, in cui le Regioni hanno esercitato questo potere, istituendo “zone rosse” in aree circoscritte all’interno del proprio territorio.

Rino Casazza

Guarda gli ultimi libri di Rino Casazza – QUI

(continua dopo la pubblicità)
(continua dopo la pubblicità)

Rino Casazza

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano. Ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 15 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi in cui rivivono come protagonisti, in coppia, alcuni dei grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è "Sherlock Holmes tra ladri e reverendi", uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama. In collaborazione con Daniele Cambiaso, ha pubblicato Nora una donna, Eclissi edizioni, 2015, La logica del burattinaio, Edizioni della Goccia, 2016, L’angelo di Caporetto, 2017, uscito in allegato al Giornale nella collana "Romanzi storici", e il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018. Nel settembre 2021, è uscito "Apparizioni pericolose", edizioni Golem. In collaborazione con Fiorella Borin ha pubblicato tre racconti tra il noir e il giallo: Onore al Dio Sobek, Algama 2020, Il cuore della dark lady, 2020, e lo Smembratore dell'Adda, 2021, entrambi per Delos Digital Ne Il serial killer sbagliato, Algama, 2020 ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del "Mostro di Sarzana, mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, Algama 2020, ha raccontato quello del "Mostro di Firenze". A novembre 2020, è uscito, per Algama, il thriller Quelle notti sadiche.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie