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Coronavirus, l’avvocato Fabio Schembri: “Ecco perché milioni di imprenditori italiani potranno fare causa allo Stato”

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Lo Stato non ha previsto per gli imprenditori alcuna forma di indennizzo, che invece la legge prevede. E certo non può essere considerato tale un prestito garantito. Come spiega, in esclusiva su Fronte del Blog, uno dei più noti penalisti italiani

 

Di Fabio Schembri

L’imposta chiusura di molte attività produttive sta mettendo a dura prova la tenuta del nostro sistema economico-finanziario.
A seguito della pandemia di COVID-19 il Governo ha infatti dovuto emettere una serie di legittimi provvedimenti a salvaguardia della salute pubblica che, tuttavia, hanno inevitabilmente cagionato nocumento agli imprenditori.
Il Governo ha deciso una forma di “aiuto” per gli imprenditori che consiste nella possibilità di accedere al credito bancario grazie alle garanzie poste in essere dallo Stato.
Tuttavia, l’iniziativa parrebbe non bastevole, sia perché la tempistica dell’erogazione del prestito risulta essere abbastanza lunga, sia perché i documenti richiesti agli imprenditori (in alcuni casi, ben 19) rendono oltremodo farraginosa la procedura.
Oltretutto, si tratta di un prestito da restituire in 6 anni con gli interessi.

Gli imprenditori, pertanto, non solo hanno dovuto chiudere le loro attività rinunciando ai loro guadagni, alle loro prospettive di crescita, sobbarcandosi in questi mesi i costi dell’attività (tranne il meccanismo della cassa integrazione), ma dovranno anche diventare debitori principali degli Istituti di credito a seguito della loro eventuale richiesta di prestito.
Insomma, lo Stato funge da garante mentre l’imprenditore – dopo aver subito ingenti perdite – dovrà pure indebitarsi e affrontare il costo finanche degli interessi.

Altri paesi europei, invece, hanno previsto un aiuto concreto alle imprese erogando risorse a fondo perduto agli imprenditori, evidentemente, quale forma di indennizzo per la chiusura delle attività a seguito dei provvedimenti di contenimento della pandemia.
Anche i provvedimenti del Governo italiano hanno previsto una sorta di indennizzo, “travestito” da bonus, pari a euro 600 per il mese di marzo 2020 in favore di liberi professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ecc. ecc..
Nessuna forma di indennizzo, invece, agli imprenditori.
Non può infatti considerarsi “indennizzo” la garanzia dello Stato finalizzata al prestito bancario.

Ritengo che lo Stato debba prevedere una forma equa di indennizzo.
Nel nostro ordinamento, l’indennizzo o indennità è la somma che viene corrisposta a un soggetto come ristoro patrimoniale per il sacrificio di un suo diritto che non deriva da un fatto illecito, ma da un comportamento autorizzato o imposto dalla legge.
L’articolo 2045 del codice civile prevede che il danneggiato possa chiedere un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del Giudice, nei confronti di chi abbia compiuto il fatto dannoso costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona che non è stato dallo stesso volontariamente causato né altrimenti evitabile
Classico esempio di indennizzo previsto dallo Stato è quello per pubblico interesse previsto dall’articolo 834 del codice civile.
Altre volte il termine indennizzo viene usato in modo improprio.
E’ il caso dell’indennizzo riconosciuto dallo Stato per le vittime dei reati intenzionali violenti (omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima), in virtù dell’articolo 12 della Legge 122/16.

Del resto, il bonus di euro 600 previsto dal Governo per alcune categorie di soggetti, seppur esiguo, costituisce un ristoro patrimoniale per il sacrificio imposto legittimamente al cittadino.
Il Governo non ha previsto lo stesso strumento per gli imprenditori.
Se si vuole dare un senso al termine indennizzo utilizzato dalle norme citate, non potrà essere sottaciuta la ratio della norma che sottintende la responsabilità dello Stato per non essere riuscito a tutelare “a monte” il cittadino.

Altro è il risarcimento che consegue a un atto illecito e quindi a una ipotesi di responsabilità civile.
Nel caso del COVID-19, lo Stato ha emesso dei provvedimenti legittimi proprio per scongiurare la diffusione della pandemia, che tuttavia hanno recato nocumento ai cittadini.
Sicché, in astratto, sarà possibile per gli imprenditori chiedere allo Stato un indennizzo per le difficoltà cagionate dai legittimi interventi normativi del Governo.
Un provvedimento normativo che riconosca a tutti coloro i quali hanno subito danni economici (magari concertandolo con le diverse categorie) degli indennizzi rapportati alle limitate capacità finanziarie dello Stato potrebbe disinnescare delle future cause.
E’ una notizia di attualità le class action contro le autorità di Pechino promosse dagli Stati Uniti per le presunte responsabilità della Cina nella diffusione del COVID-19.
In questo caso si chiedono risarcimenti e non indennizzi, in quanto i promotori delle iniziative ritengono sussistenti delle responsabilità da fatto illecito delle autorità cinesi.

Fabio Schembri

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Fabio Schembri

Avvocato penalista del foro di Milano, è lo storico difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Si è occupato di grandi processi di criminalità organizzata e ai danni di multinazionali. In quello di Caffè Mauro, ha portato all'assoluzione dei fondatori della storica azienda calabrese, ingiustamente accusati di usura.

Un commento

  1. Discorso analogo per coloro che sono stati privati (espropriati) del diritto di accedere alle “seconde case” nonché beffati dagli enti fornitori dei servizi di gas, luce, acqua, rifiuti, tasse consortili, ecc. che in questi giorni stanno fatturando anche il periodo del “lockdown” ,
    nonostante i servizi siano inutilizzabili ed a consumo zero.

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