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L'”art. 36″ del regolamento UE sul grenpass boccia la normativa italiana sulla materia?

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Ultimamente da parte di quanti dissentono  dai provvedimenti del governo Draghi istitutivi nel nostro paese  della “certificazione verde anticovid”, meglio conosciuta col termine inglese  “greenpass” (legge 16 settembre 2021 n°126 e decreto legge  21 settembre 2021, n. 127 ), si sente ripetere che tale normativa sarebbe in contrasto con una norma europea, per la precisione l’ art. 36 del Regolamento del Parlamento europeo 2021/953 dello scorso 14 giugno, che disciplina l’uso del “greenpass nella circolazione  tra stati dell’ Unione Europea.

Da ultimo ha ripreso questo argomento  Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore di Roma ( dunque una persona che dovrebbe essere competente in materia giuridica), durante il suo intervento alla manifestazione “no greenpass” di ieri in Piazza San Giovanni a Roma. Qui il video del suo discorso, dove al minuto 11.42 fa l’ affermazione di cui si parla.

Innanzitutto va notato, leggendo il testo del Regolamento 2021/953 ( lo trovate qui ) che il numero 36 non è un “articolo”, ovvero una parte del provvedimento che contiene una norma specificamente applicabile, ma un “considerando”, ovvero uno dei ragionamenti preliminari che stanno alla base della scelta normativa successivamente dettagliata.

Si tratta di una distinzione solo formale, in quanto è ovvio che l'”articolato” di un regolamento non può poi essere  in contraddizione con i “considerando”, di cui costituisce la conseguenza logica.

Riporto per intero il testo del “considerando  36 ” : “E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”

Il senso è evidente: si vuole evitare che l’essere vaccinati costituisca l’unico presupposto per il rilascio del “greepass” per la libera circolazione tra stati. A scanso di equivoci, si specifica che il regolamento, proprio perché non circoscrive il rilascio del green pass ai vaccinati, in nessun modo  può essere invocato come fonte normativa comunitaria giustificante l’istituzione di un obbligo  di vaccinazione contro il covid 19.

Se andiamo a esaminare l'”articolato”, ovvero la parte direttamente dispositiva del regolamento, scopriamo che essa è coerente con le affermazioni di principio del “considerando 36”. All’art 3 si stabilisce infatti chiaramente che l’attestato di vaccinazione non è l’unico presupposto per l’ottenimento del green pass, ma ad esso se ne affiancano altri due: l’attestato di guarigione e quello di negatività a un test antigenico.

Dunque, a tenore del considerando “36”,  la normativa italiana sul greenpass” confliggerebbe col regolamento europeo se prevedesse come unica condizione per il rilascio del certificato una previa vaccinazione anticovid.

La legge 17 giugno 2021, n° 87, -richiamata da tutti gli altri provvedimenti che hanno stabilito e ampliato l’ambito di obbligatorietà del greenpass, da ultimo il già citato il decreto legge 2021/127 –  regolamenta le condizioni previste in Italia per rilasciare il “greenpass”.

Ebbene, leggendola è facile scoprire che essa è esattamente ricalcata sull’art.3 del regolamento UE  2021/953. Ovvero in Italia il grenpass si rilascia per avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione e avvenuto test antigenico negativo.

Nessun contrasto, dunque.

Anticipo una possibile obiezione.

Il regolamento UE 2021/127 regolamenta l’uso del greenpass nella circolazione tra stati. E’ legittimo che lo Stato Italiano utilizzi questo strumento per limitare la circolazione interna dei propri cittadini?

Il “considerando 36” del provvedimento europeo si occupa espressamente del problema.

Lo riportiamo per esteso: “In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475. È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. Tutte le misure adottate dovrebbero pertanto essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all’interno dell’Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Tali misure dovrebbero inoltre essere coerenti con le misure adottate dall’Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato interno, compresa la libera circolazione di forniture mediche e personale medico e sanitario, attraverso i valichi di frontiera di tipo «corsia verde» (green lane) di cui alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2020 sull’attuazione delle corsie verdi previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.”

Come si vede la UE, attraverso il pronunciamento del Parlamento europeo, lascia liberi gli Stati di adottare proprie misure  pandemiche di limitazione alla pubblica circolazione, preoccupandosi solo che le stesse siano dettate da specifiche esigenze di tutela della salute collettiva in relazione al fine di contrastare la diffusione del covid 19 e strettamente legate al permanere dell’emergenza sanitaria. 

 

Rino Casazza 

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Rino Casazza

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano. Ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 15 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi in cui rivivono come protagonisti, in coppia, alcuni dei grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è "Sherlock Holmes tra ladri e reverendi", uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama. In collaborazione con Daniele Cambiaso, ha pubblicato Nora una donna, Eclissi edizioni, 2015, La logica del burattinaio, Edizioni della Goccia, 2016, L’angelo di Caporetto, 2017, uscito in allegato al Giornale nella collana "Romanzi storici", e il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018. Nel settembre 2021, è uscito "Apparizioni pericolose", edizioni Golem. In collaborazione con Fiorella Borin ha pubblicato tre racconti tra il noir e il giallo: Onore al Dio Sobek, Algama 2020, Il cuore della dark lady, 2020, e lo Smembratore dell'Adda, 2021, entrambi per Delos Digital Ne Il serial killer sbagliato, Algama, 2020 ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del "Mostro di Sarzana, mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, Algama 2020, ha raccontato quello del "Mostro di Firenze". A novembre 2020, è uscito, per Algama, il thriller Quelle notti sadiche.

ommenti

  1. Manca dal Sito del ministero della salute la parte “… o hanno scelto di non essere vaccinate”.
    come da Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953R(01)
    36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate,
    per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il
    vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o
    perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non
    essere vaccinate. Pertanto …».
    Quindi ciò rende nullo il green-pass italiano e i relativi DL in quando non viene rilasciato per chi ha deciso di non vaccinarsi che deve sostenere un costo dei tamponi come dichiarato dallo stesso ministro Brunetta: https://www.ilcorriere.it/video/corriere-tv/55798/brunetta-ammette-che-il-green-pass-e-uno-geniale-strumento-di-cattiveria-del-governo-draghi-verso-gli-italiani.html

    1. Buongiorno. Sul tipo di esame valevole al fine di ottenere il greenpass non resta che rimettersi alle decisioni governative, che devono essere scientificamente fondate

    2. Non credo che la non gratuità del tampone possa comportare un contrasto tra la normativa italiana e il regolamento europeo sul greenpass.
      Infatti il considerando n° 21 di quest’ultimo raccomanda “prezzi abbordabili” sia per il vaccino che per il tampone.

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